MASCHERINE IGIENICHE? NO GRAZIE

Non servono alle aziende e non danno diritto ad usufruire del credito d’imposta per acquisto di sanitizzanti e dpi o attrezzature di protezione individuale
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Non servono alle aziende e non danno diritto ad usufruire del credito d’imposta per acquisto di sanitizzanti e dpi o attrezzature di protezione individuale

Per mascherine igieniche intendiamo tutte quelle mascherine che non sono state sottoposte, o non hanno superato, alcun test di conformità alle ISO 14683, ISO 10993 o alla ISO 149.

Queste mascherine non sono classificate ne come Dispositivo Medico ne Dispositivo di Protezione Personale.

L’incalzare di aziende che hanno convertito la loro produzione in realizzazione di mascherine in conformità all’art. 16 del decreto Cura Italia ha suscitato una forte confusione nel mercato facendo passare il concetto che queste tipologie di mascherine dette “igieniche” siano sicure ed efficaci nella lotta al contenimento del contagio.

Tale disposizione, infatti gioca sulla paura e la necessità di protezione della gente comune, molto spesso praticata anche con prezzi fuori mercato, che tuttavia non tutela in nessun modo il consumatore, né le aziende che potrebbero acquistarle.

Diversi enti, tra cui L’Istituto Superiore di Sanità, gli esponenti della Protezione Civile, le Camere di Commercio territoriali e enti di Categorie hanno precisato più volte che le mascherine utili sono quelle classificabili o come Dispositivi Medici, ovvero rispondenti in maniera positiva ai test di conformità alle ISO 14683 e ISO 10993 , o quelle DPI rispondenti alla conformità della ISO 149

Tutti i test riportati nelle ISO di riferimento devono avere esito positivo e devono essere condotti

Questa è una delle motivazioni per le quali molti prodotti di importazione non hanno passato l’approvazione INAIL come DPI o l’approvazione dell’Istituto Superiore di Sanità

E’ bene infatti ricordare che tutti i test devono essere condotti ed è importante procedere ad un attenta analisi documentale precedente per poter decidere se importare o meno il prodotto.

Il Credito d'Imposta

A tal proposito è stato varato anche il Credito D’imposta per le aziende che dovranno acquistare attrezzature per la sanitizzazione o DPI di protezione individuale e nel dettaglio:

  • L’articolo 64 del Dl 18/2020 introduce un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. L’agevolazione spetta per le spese sostenute e documentate dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19.

 

  • L’articolo 30 del Dl 23/2020 estende il credito d’imposta all’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, quali l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

La circolare 9/E/2020 l’Agenzia chiarisce che tra i dispositivi di protezione individuale rientrano a titolo esemplificativo le mascherine chirurgiche o quelle di classi di protezione superiore (Ffp2 e Ffp3 ove Ffp sta per «filtering face piece» ovvero maschera filtrante facciale), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari

Danno diritto al credito d’imposta anche gli acquisti e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi, come quelli installati nelle farmacie o nei supermercati) ed infine, sono da ricomprendere anche gli acquisti di detergenti per le mani e di disinfettanti.

Si evidenzia quindi che le mascherine non classificabili quali DPI, in assenza di un nuovo chiarimento dell’ADE, cioè quelle commercializzate con riferimento all’art. 16 del DL 18/2020 c.d. cura Italia non potranno godere del suddetto credito di imposta.

Per l’utilizzo del credito d’imposta si dovrà però attendere l’emanazione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Mef, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto cura Italia (ovvero da adottare entro il 16 aprile).

Se hai bisogno di chiarimenti o delucidazioni relative all’articolo non esitare a contattarci

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